Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) secondo il Decreto Sviluppo Bis D.L. n. 179/2012 (artt. 26 e 27) rappresentano un utile strumento per consentire alle startup innovative di accedere a risorse professionali e finanziarie in cambio di diritti diversi dalle quote societarie.

Gli SFP non sono quote societarie ma possono incorporare anche diritti per l’acquisto di quote (opzione) a prezzi prefissati, sono quindi dei diritti che possono essere “colorati” in vario modo a seconda delle particolari esigenze della startup innovativa e dei suoi investitori o “equity worker”.

Tra i diritti incorporabili negli SFP meritano menzione:

  1. Il diritto di partecipare ai fatturati societari nei limiti e forme concordate o il diritto di ottenere una liquidazione preferenziale degli utili in una eventuale fase di scioglimento della società;
  2. Il diritto di votare in specifiche singole materie di particolare interesse per l’investitore o “equity worker” (escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile);
  3. Diritti di conversione in quote societarie degli SFP nelle forme, costi e tempi concordati.

Per gli “Equity Workers” è possibile individuare altre possibili clausole qui di seguito descritte:

1) Possibilità di prevedere specifici obiettivi di performance, individuali e/o aziendali, ai quali legare la maturazione dei diritti sottesi all’assegnazione degli Strumenti Finanziari;

2) Possibilità di condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro per un periodo minimo di tempo, (obbligare i Beneficiari a mantenere gli Strumenti Finanziari per un periodo di tempo minimo anche successivamente alla maturazione e/o consegna degli stessi (cd. “minimum holding period”);

3) Possibilità di disciplinare espressamente la liquidazione degli Strumenti Finanziari in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro, stabilendo, ad esempio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, si estinguano tutti i diritti non ancora maturati.

Anche se la legge parla genericamente di strumenti finanziari partecipativi, appare evidente che in realtà questi strumenti possono essere partecipativi (nel caso in cui il titolare acquisisca quote o opzioni su quote societarie o ancora diritti di voto in talune materie) e non partecipativi (nel caso in cui nessuna delle citate partecipazioni alla vita societaria sia incorporata nel titolo finanziario erogato). Gli SFP per startup innovative (siano esse s.r.l. o s.p.a.) quindi oscillano tra il polo delle azioni e quello delle obbligazioni senza mai coincidere con l’uno o con l’altro.

Per la costituzione degli SFP sono necessari due passaggi formali:

  1. La previsione all’interno dello statuto societario di una clausola che indichi chiaramente la possibilità per la società di emettere SFP.
  2. L’emissione di un Regolamento di SFP contenente la regolazione di una o più categorie di SFP. Ciascuna categoria potrà contenere diritti amministrativi e/o di voto come sopra indicato.

 

1.La previsione all’interno dello statuto societario di una clausola che indichi chiaramente la possibilità per la società di emettere SFP.

La società potrà emettere – ai sensi del d.l. 179/2012, convertito in legge L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294) e dell’art. 2346, 6° comma, cod. civ. -, in conformità alle disposizioni di legge, del presente statuto e del

“Regolamento degli Strumenti Finanziari Partecipativi” (SFP) che verrà approvato in sede di delibera di emissione degli SFP da parte dell’assemblea dei soci, strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell’assemblea generale degli azionisti.

Gli SFP vengono emessi a fronte dell’apporto in denaro o in prestazione professionale o altra utilità da parte dei soci o di terzi.

La delibera di emissione degli SFP è di competenza dell’Assemblea dei soci che contestualmente ne approverà il regolamento.

Ogni SFP ha il valore nominale che verrà determinato in sede di delibera di emissione da parte dell’assemblea dei soci. Vengono emessi a favore del relativo titolare (“Titolare”) tanti SFP quanti corrispondono al quoziente che risulta dalla divisione tra l’ammontare dell’apporto effettuato da tale Titolare (“Apporto”) e il valore nominale di un SFP. Più SFP possono essere documentati in un unico certificato.

Gli strumenti finanziari danno il diritto di sottoscrivere – ciascuno proporzionalmente agli SFP detenuti, in concorso con i soci ed in maniera tale da assicurare ai titolari degli SFP una quota del capitale nella misura massima e alle condizioni stabilite dall’assemblea soci e con priorità rispetto a soggetti terzi – ogni aumento di capitale a pagamento deliberato dalla società; una volta esercitato il diritto di opzione gli SFP per i quali sia stato esercitato il detto diritto, si estinguono. Gli strumenti vengono emessi a fronte dell’apporto da parte di terzi di denaro, opere o servizi secondo quanto riterrà più opportuno l’assemblea dei soci in base alle esigenze della società.

La sottoscrizione degli SFP costituisce un investimento di rischio per i relativi Titolari, dal momento che gli stessi sono emessi senza obbligo di rimborso e conferiscono esclusivamente i diritti patrimoniali ed amministrativi specificati nel Regolamento e nel presente statuto.

 

2.L’emissione di un Regolamento di SFP contenente la regolazione di una o più categorie di SFP. Ciascuna categoria potrà contenere diritti amministrativi e/o di voto come sopra indicato.

Non esistono bozze standard di regolamenti SFP o di clausole statutarie SFP poiché ciascuna startup regola i suoi strumenti finanziari partecipativi come meglio crede.

Nello statuto e nel regolamento si suggerisce di regolare:

  • l’emissione degli strumenti finanziari partecipativi;
  • l’eventuale diritto di procedere alla nomina di un membro del Cda rappresentante gli interessi dei titolari di SFP;
  • le sanzioni in caso di inadempimento rispetto all’apporto di servizi;
  • l’eventuale modalità di circolazione a terzi;
  • l’eventuale presenza dell’assemblea speciale e gli obblighi di procedere alla sua convocazione in coordinamento con l’assemblea generale;
  • le ipotesi di recesso spettanti ai titolari di strumenti finanziari partecipativi ovvero l’eventuale diritto di riscatto.
  •  

Lo strumento rappresentato dagli SFP è generalmente più adatto ai lavoratori che svolgono servizi e opere per la startup innovativa rinunciando ad un compenso immediato, investendo nelle prospettive di successo della startup e così ottenendo maggiori profitti qualora la startup raggiunga i risultati sperati. Tali maggiori profitti possono essere calcolati sulla base di una percentuale di utili o fatturato della società oppure, come detto, nella possibilità di convertire gli SFP in quote societarie o addirittura di cedere gli SFP a terzi dietro un corrispettivo maggiore di quello che sarebbe stato il compenso per la prestazione fornita dal lavoratore.

Tale forma di collaborazione è più nota come “work for equity” già nota nei sistemi di diritto anglossasone, anche se la versione italiana non può essere tecnicamente paragonata in tutto a quella anglossassone.

Gli SFP sono una grande risorsa anche per chi vuole investire in denaro nella startup innovativa traendone dei benefici economici in termini di quote societarie (convertendo gli SFP), guadagnando in percentuale su utili e fatturato o altre soluzioni innovative.

Grazie alla riforma sulle startup innovative si supera quindi il limite che hanno le srl ordinarie per cui queste possono emettere titoli debito, detti anche mini-bond (per certi aspetti analoghi agli SFP) ma questi possono essere sottoscritti a pagamento solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali (sostanzialmente Banche e SGR). Inoltre in caso di successiva circolazione di tali mini-bond, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima (art. 2483 II comma, c.c.).

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