Una rete di imprese può essere definita come «un insieme di aziende, giuridicamente autonome, i cui rapporti si basano su relazioni fiduciarie e in qualche caso su contratti, che si impegnano, attraverso investimenti congiunti, a realizzare un’unica produzione, attività di marketing, di formazione, di R&S».

In tal modo, diverse imprese portano avanti un progetto comune sfruttando le loro complementarità, senza rinunciare alla propria autonomia imprenditoriale.

Si tratta di un nuovo paradigma produttivo che può aiutare le Pmi ad aumentare la produttività, incrementare l’innovazione, conquistare nuovi mercati.

Con la rete si accede alle conoscenze e competenze esterne in maniera più rapida e flessibile rispetto alle imprese che operano isolatamente. Inoltre, poiché gli investimenti vengono realizzati in cooperazione, si frazionano i rischi e l’applicazione della tecnologia avviene in tempi più rapidi.

I benefici e i vantaggi derivanti dall’appartenenza a una rete possono riassumersi in:

  • accesso alla conoscenza e competenza di altre imprese;
  • incremento dell’innovazione e co-innovazione mediante l’aggregazione di competenze diverse; diversificazione dell’applicazione delle conoscenze e delle competenze in diversi settori;
  • specializzazione e conseguenti economie di scala;
  • ingresso in nuovi mercati; maggiore visibilità;
  • migliore accesso ai capitali;
  • frazionamento dei rischi di nuovi investimenti; sviluppo delle risorse umane;
  • facilitazione dell’accesso a istituzioni pubbliche;
  • possibilità di acquisire certificazioni di qualità e/o gestire marchi commerciali. Tuttavia, le reti di imprese presentano anche rischi che si possono concretizzare, tra gli altri, in: eccessiva dipendenza dall’impresa leader;
  • comportamenti opportunistici delle imprese partner;
  • divergenze degli obiettivi che compromettono la stabilità della rete;
  • perdita di controllo del proprio know-how; costi elevati per «uscire» dalla rete;
  • diversità tra culture e stili di management.

Considerato il contributo che l’organizzazione in rete può fornire alla competitività delle Pmi, soprattutto in un sistema economico come quello italiano caratterizzato dalla prevalenza di aziende di piccole e piccolissime dimensioni, estremamente importante è lo strumento del contratto di rete.

Con il contratto, si introduce, per le imprese aderenti ad una rete, la possibilità di sottoscrivere un «contratto di rete» teso a formalizzare la posizione preesistente. «Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa».

La collaborazione può concretizzarsi nella produzione in comune di un bene; nell’acquisto di beni/servizi di interesse comune; nella gestione in comune della logistica; nella promozione di marchi; nella realizzazione di laboratori e centri di ricerca; nella partecipazione a gare e appalti. Il contratto deve obbligatoriamente indicare i partecipanti alla rete; gli obiettivi strategici e le modalità per conseguirli; il programma di rete; la durata; le modalità di adesione di altri imprenditori; le regole per l’assunzione delle decisioni. Per quanto riguarda il programma di rete, si tratta di un progetto di medio periodo con solide basi finanziarie, con la definizione di regole chiare per tutti i partner. In sostanza, una volta deciso di costituire la rete, è necessario definire il programma per farla funzionare. Il programma di rete descrive le strategie che il network vuole intraprendere e gli obiettivi che si pone nel lungo periodo; indica diritti e obblighi di ciascun partecipante nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune. Il contratto, inoltre, può prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. L’istituzione del fondo patrimoniale, depositato su un conto corrente intestato alla rete e affidato con mandato all’organo di governo, è finalizzata all’attuazione del programma di rete. L’organo comune è un ente che rappresenta la rete e coordina il suo funzionamento interno. Questa figura, che può essere rappresentata da un unico soggetto o da una pluralità di membri, può o meno coincidere con l’azienda leader del network e svolge l’attività di mandatario. «L’organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l’accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall’ordinamento…». Il contratto di rete ha subito recentemente alcune rilevanti modifiche che hanno contribuito a cambiare sensibilmente la disciplina. In particolare, il contratto di rete che prevede l’organo comune e il fondo patrimoniale può essere dotato di soggettività giuridica nel caso in cui la rete si iscriva nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede (solo con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica). Pertanto, l’iscrizione al registro delle imprese da’ vita ad un nuovo soggetto di diritto, giuridicamente autonomo rispetto alle singole imprese aderenti al contratto. L’attuale contesto normativo offre, pertanto, l’alternativa fra due diverse forme giuridiche di reti di imprese: l’adozione di un modello contrattuale «puro» di rete di imprese («rete-contratto») oppure la creazione di un nuovo soggetto giuridico («rete-soggetto»). La «rete-soggetto» costituisce, sotto il profilo del diritto civile, un soggetto distinto dalle imprese che hanno sottoscritto il contratto e, quindi, sotto il profilo tributario, in grado di realizzare redditi impositivi ad essa imputabili. Nella «rete-contratto», l’assenza di un’autonoma soggettività giuridica comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. In questo caso, la titolarità di beni, diritti, obblighi ed atti è riferibile, quota parte, alle singole imprese partecipanti; in generale la titolarità delle situazioni giuridiche rimane individuale dei singoli partecipanti, sebbene l’organo comune possa esercitare una rappresentanza unitaria nei confronti dei terzi.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali, occorre fare una netta distinzione tra «rete-contratto», priva di soggettività giuridica, e «rete-soggetto», dotata di soggettività giuridica. Le «reti-soggetto» sono autonomi soggetti passivi d’imposta con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti. In particolare, rientrando tra gli enti commerciali o non commerciali, sono soggette all’imposta sul reddito delle società. La soggettività passiva ai fini IVA comporta l’attribuzione di un numero di partita IVA proprio della rete con la conseguenza che gli eventuali adempimenti contabili ai fini dell’imposta saranno effettuati autonomamente dalla rete. Quest’ultima è obbligata, inoltre, alla tenuta delle scritture contabili. I rapporti tra le imprese partecipanti e la rete sono considerati di natura partecipativa analoghi a quelli esistenti tra soci e società. Quindi, l’impresa aderente assume lo status di partecipante e la contribuzione al fondo patrimoniale deve essere trattata contabilmente e fiscalmente quale partecipazione alla rete-soggetto. E` importante rilevare che, in base alle disposizioni dell’Agenzia delle Entrate (Circolare 20/E del 18 giugno 2013), le reti-soggetto non possono fruire dell’agevolazione fiscale prevista per le reti di imprese (art. 42, comma 2-quater, del decreto legge n. 78 del 2010). Nella rete-contratto, l’assenza di un’autonoma soggettività giuridica e conseguentemente fiscale delle reti di imprese comporta che gli atti posti in essere in esecuzione del programma di rete producano i loro effetti direttamente nelle sfere giuridico-soggettive dei partecipanti alla rete. In particolare, l’adesione al contratto di rete non comporta l’estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all’accordo, né l’attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso. Ai fini fiscali, l’imputazione delle singole operazioni direttamente alle imprese partecipanti si traduce nell’obbligo di fatturare da parte di queste ultime ed a queste ultime, rispettivamente, le operazioni attive e passive poste in essere dall’organo comune. Ciascuna impresa aderente alla rete, pertanto, farà concorrere alla formazione del proprio risultato di periodo i costi che ha sostenuto e i ricavi che ha realizzato per l’attuazione del programma di rete. Solo le reti-contratto dotate di fondo patrimoniale possono usufruire di benefici fiscali. L’accesso al regime di sospensione di imposta è subordinato alle seguenti condizioni: a) gli importi destinati dall’impresa partecipante al contratto di rete devono costituire una quota degli utili di esercizio accantonati a riserva; b) le somme accantonate devono essere destinate alla realizzazione, entro l’anno successivo, degli investimenti del programma di rete che deve contenere le modalità di realizzazione degli obiettivi. Chi vuole accedere all’agevolazione deve dimostrare che le spese sostenute sono riconducibili alla realizzazione del programma; c) il programma di rete deve essere stato asseverato dagli organismi abilitati. Per entrambe le tipologie di reti di imprese (rete-soggetto e rete-contratto) sono previsti finanziamenti e contributi erogati da Unione europea, Ministero dello Sviluppo economico, regioni, enti camerali. Un ulteriore vantaggio per le reti di imprese è rappresentato dal Fondo Italiano di investimento: si tratta di un fondo chiuso di private equity a sponsorship pubblica che ha l’obiettivo di sostenere i processi di patrimonializzazione di singole imprese nonché l’aggregazione tra imprese che vogliano condividere un progetto di sviluppo comune ed essere per questo affiancate dalle risorse umane e finanziarie del Fondo. La finalità del Fondo è quella di creare nel medio termine una fascia più ampia di aziende di media dimensione che, pur mantenendo la flessibilità e l’innovazione tipica delle Pmi italiane, possano disporre di una struttura patrimoniale e manageriale adeguata ed una governance funzionale per competere sui mercati internazionali. Per raggiungere tale obiettivo, durante il periodo di permanenza all’interno del capitale delle aziende, il Fondo mette a disposizione delle aziende partecipate tutti gli strumenti finanziari, nonché le leve strategiche, manageriali e di network di cui dispone. La collaborazione è garantita principalmente mediante la presenza nei Consigli di Amministrazione di figure portatrici di competenze utili alla società e attraverso una rappresentanza negli organi di controllo. Una volta raggiunti gli obiettivi condivisi, il Fondo avvierà il processo di dismissione della partecipazione, ricercando il canale di vendita più idoneo alla specifica situazione.

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Le imprese organizzate in reti migliorano i rapporti con il sistema bancario ottenendo, quando la rete è stabile e consente di conseguire un vantaggio economico, rating migliori e, quindi, finanziamenti a tassi più bassi. In particolare, nel rapporto con le banche si pongono due prospettive: finanziare la rete in quanto tale e/o finanziare le singole aziende tenendo conto della loro partecipazione alla rete. Alcune banche hanno avviato un progetto di valutazione del merito creditizio delle singole aziende partecipanti alla rete considerando il beneficio sul rating di questa partecipazione, mentre più difficile risulta la possibilità di finanziare la singola rete. Tuttavia, anche alla luce delle disposizioni del D. L. n.179/2012 e della L. 134/2012, diventa sempre più realistica la possibilità di finanziamento delle reti in quanto tali e di assegnazione di un rating di rete. A tal fine, i parametri per valutare l’efficienza di una rete potrebbero essere: – il ciclo di vita della rete: il giudizio migliora man mano che aumenta il grado di pianificazione; – la qualità del contratto di rete, da valutare in base allo scopo della rete e alla sua attitudine ad incrementare la competitività dei partner. Inoltre, occorre verificare che la durata del contratto sia adeguata agli obiettivi prefissati; la presenza e rilevanza del fondo patrimoniale comune; la rilevanza delle quote di partecipazione al fondo comune; il programma di rete rispetto a grado di dettaglio, disposizioni normative e rapporti tra i partner; la governance della rete; i sistemi di controllo; – la composizione dalla rete: presenza di una o più imprese leader e tipologia delle imprese nodali (passive, attive o partecipative); – le caratteristiche dell’impresa leader: dati di bilancio, investimenti in R&S, dimensione, posizionamento sul mercato nazionale e internazionale, capacità di coordinamento (testimoniata dalle attività svolte nella selezione dei partner, organizzazione della filiera, controllo dei risultati, realizzazione di investimenti congiunti); – le caratteristiche delle imprese nodali: percentuale di imprese consolidate sul mercato, di imprese spin-off, di imprese start-up; – la localizzazione della rete in un distretto, in più distretti o a livello internazionale; – le modalità di pianificazione della rete con particolare riguardo alle modalità di selezione dei partner e alla qualità dei legami tra le imprese. E` stato verificato che le reti raggiungono una redditività superiore alla media e presentano minori rischi di solvibilità quando le relazioni sono durature e formalizzate, caratterizzate da sistemi di pianificazione e controllo, con aziende consolidate sul mercato e/o in fase di sviluppo, localizzate presso distretti con vocazione all’internazionalizzazione e forte propensione all’innovazione. E` evidente, pertanto, che reti con queste caratteristiche meritano rating più elevati e conseguentemente condizioni migliori di accesso al credito.

I casi di contratti di rete di seguito descritti confermano come la rete sia una modalità organizzativa in grado di consentire alle Pmi di incrementare l’innovazione e conquistare nuovi mercati e, conseguentemente, di ottenere migliori performance economiche (aumento del fatturato e riduzione dei costi).

RaceBo

La prima rete che ha fatto ricorso al contratto è Racebo. Si tratta di una rete di 12 aziende della filiera Ducati operanti nei diversi comparti della meccanica: dai trattamenti dei metalli, alla componentistica per telai e motori, alla verniciatura. Le imprese della rete contano un totale di 770 dipendenti e di 140 milioni di euro di fatturato (dati 2011): prima erano fornitori della Ducati che lavoravano isolatamente, dal 2011 hanno creato una rete per offrire un servizio aggiuntivo al cliente principale: un’unica centrale commerciale e amministrativa per raccogliere ordini, per controllare le consegne, per emettere le fatture. Dopo i primi mesi di attività, le imprese della rete RaceBo hanno condiviso una strategia commerciale sui clienti comuni alla rete; individuato nuove opportunità di mercato nel comparto automotive; programmato una riduzione dei costi generali. Dopo la creazione della rete amministrativa, le imprese hanno partecipato insieme ed in un unico stand a fiere in Italia e all’estero e stanno progettando insieme alcuni componenti da fornire alla Ducati e non solo. Grazie a strategie comuni, la rete ha acquisito clienti come McLaren e Yamaha e per metà delle aziende della rete, il fatturato è cresciuto del 40% all’anno (20).

Calegheri 1268

Calegheri 1268 è la rete costituita da 4 aziende calzaturiere (Gritti, Moda di Fausto, B.Z. Moda, Bruno Magli) alle quali dall’agosto 2011 si è aggiunta Banca Antonveneta. La rete è stata costituita con l’obiettivo di offrire ai clienti un servizio innovativo: ritirare a tutti i negozianti europei fino al 20% della propria produzione rimasta invenduta al cambio di stagione. Il prodotto, una calzatura di fascia medio-alta, viene quindi rigenerato e rilucidato per poi essere confezionato in una nuova scatola; il «nuovo» prodotto viene cosı` reimmesso in commercio, soprattutto nel canale outlet e in tal modo, i clienti (i commercianti) si liberano dell’invenduto, impegnandosi tuttavia a ordinare nuova merce alla rete per un valore pari a quella ritirata. Corrispondentemente, i partner della rete, da un lato, immettono nuovamente in commercio l’invenduto e, dall’altro, si garantiscono, per il servizio offerto, nuovi ordini da parte dei clienti.

Five for Foundry

Five for Foundry è nata nel 2008, come risposta alla crisi del settore metalmeccanico e oggi rappresenta una strategica sinergia di competenze in grado di proporre un’offerta strutturata e competitiva nel settore della fonderia dell’alluminio. Le imprese della rete, specializzate nella progettazione, sviluppo e realizzazione di macchinari e sistemi per la lavorazione dell’alluminio, condividono una sede, un ufficio tecnico e un ufficio acquisti con il quale insieme effettuano gli ordini-macro di componentistica idraulica, meccanica ed elettrica. Il contratto di rete ha garantito l’accesso a una serie di agevolazioni e di finanziamenti, ha migliorato il rapporto con le banche in virtu` di una maggiore forza contrattuale, ha determinato incrementi del fatturato (per ciascuno cresciuto in media del 37%) grazie alla condivisione del portafoglio clienti, ha consentito una riduzione dei costi di circa il 4%.

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